Menu Chiudi

IVA agevolata sui sussidi tecnici ed informatici per le persone con disabilità: nuove regole

Cambiano le regole per ottenere l’IVA agevolata sui sussidi tecnici ed informatici destinati alle persone con disabilità. Qualora il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione della persona che richiede l’agevolazione non risulti dai verbali di invalidità/handicap, la certificazione attestante detto collegamento funzionale sarà rilasciata dal medico curante (non da un medico specialista dell’ASL, come richiesto in precedenza).

 

Una bambina con disabilità utilizza un sussidio tecnico utile a facilitare l’apprendimento.

Con il Decreto del Ministero dell’economia del 7 aprile 2021 cambiano le regole per ottenere l’IVA agevolata (4% anziché del 22%) sui sussidi tecnici ed informatici destinati alle persone con disabilità.

Per accedere al beneficio continua a rimanere valido il requisito di essere in possesso di un verbale attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla Commissione competente (che va esibito in copia all’atto dell’acquisto). A tal fine è valida sia la certificazione di handicap, come da Legge 104/1992 (non è richiesta la condizione di gravità), sia il certificato di invalidità civile (senza alcuna specificazione di eventuali limiti di percentuale di invalidità).

Le novità riguardano la prescrizione autorizzativa. Prima era richiesta una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’ASL di residenza attestante il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione della persona che richiede l’agevolazione. Nella nuova disciplina è richiesto che il collegamento funzionale di cui sopra debba risultare dai verbali di handicap/invalidità (che saranno riformulati in modo da contenere anche questa informazione). In assenza di tale specificazione, la certificazione attestante il collegamento funzionale fra sussidio e menomazione sarà rilasciata dal medico curante (non più da uno specialista dell’ASL), e questa va esibita anch’essa in copia all’atto dell’acquisto.

Rimane invariata la definizione di sussidi tecnici ed informatici contenuta nel primo comma dell’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998: «Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di  natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.»

Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (Pisa).

 

Normativa di riferimento:

Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 7 aprile 2021, Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Italia, Ministero delle Finanze, Decreto 14 marzo 1998, Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

 

Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2021

Ultimo aggiornamento il 11 Maggio 2021 da Simona