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Non basta proprio un progetto di vita con generiche indicazioni

Tramite due recenti Sentenze, il TAR della Sicilia (Sezione di Catania), ha accolto altrettanti ricorsi volti all’annullamento di uno “pseudo progetto di vita” formulato dall’ASL di Siracusa per una persona con disabilità. Le parti sostenevano infatti che l’ASL e il Comune si erano limitate a fornire un progetto di vita (articolo 14 della Legge 328/00), del tutto insufficiente. «Si tratta di due Sentenze di enorme importanza – commenta Salvatore Nocera – perché chiariscono in modo esauriente quali debbano essere i contenuti del progetto di vita».*

 

La mano del giudice mentre batte il martello di legno che segna il termine o la sospensione di un’udienza nei processi americani. Tale usanza non è praticata nel nostro Paese.

Con le Sentenze n. 2782 e n. 2783, prodotte il 20 novembre scorso, la Sezione Terza del TAR della Sicilia (Sezione Staccata di Catania), ha pienamente accolto i ricorsi patrocinati dagli avvocati Ettore Nesi, Gianfranco De Robertis e Mariapaola Giardina, tendenti all’annullamento di uno “pseudo progetto di vita” formulato dall’ASL di Siracusa. Le parti sostenevano infatti che l’ASL e il Comune si erano limitate a fornire un progetto di vita (di cui all’articolo 14 della Legge 328/2000), del tutto insufficiente, contenente solo la scheda di valutazione della disabilità e alcune generiche indicazioni di carattere assistenziale.
Il TAR siciliano, dunque, ha pienamente accolto i ricorsi, con motivazioni estremamente chiare, che riportiamo integralmente in calce.
«Queste due Sentenze – commenta Salvatore Nocera presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – sono di enorme importanza perché chiariscono in modo esauriente quali debbano essere i contenuti del progetto di vita di cui all’articolo 14 della Legge 328/00. Non solo, sono altresì importanti perché al termine delle motivazioni il TAR stabilisce cosa Comune ed ASL debbano precisare nei contenuti del vero piano individuale che dovranno formulare di intesa con la famiglia e i diretti interessati. E va ancora precisato che, qualora Comune ed ASL non provvedano ad eseguire le Sentenze, lo stesso Gianfranco De Robertis aveva in precedenza ottenuto un’ulteriore Sentenza di ottemperanza [TAR della Sicilia, Sezione di Catania, n. 559 del 14 marzo 2019, N.d.R.] con la quale il TAR aveva nominato il Prefetto “Commissario ad Acta”, per la formulazione del completo progetto di vita in sostituzione di quelli inadempienti».
«Non va poi sottovalutato il fatto – prosegue Nocera – che tali Sentenze chiariscono ancora una volta come in materia di controversie relative al progetto di vita la competenza esclusiva è del TAR. E infine è pure interessante la motivazione della condanna alle spese, “tenendo conto della semplicità della controversia”. Ciò significa che ormai rispetto alle controversie sul rifiuto o l’incompleta formulazione del progetto di vita da parte del Comune di residenza non ci dovrebbero essere più timori di rigetto dei ricorsi da parte degli interessati o di loro soccombenza alle spese. È per altro doveroso dare atto all’avvocato De Robertis dell’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), che ha contribuito in modo significativo a rilanciare l’importanza giuridica e sociale del progetto di vita, del quale è parte integrante il Piano Educativo Individualizzato, come stabilito dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 66/2017, come integrato, proprio per questo aspetto, dal recente Decreto Legislativo 96/2019».
«In conclusione – annota a margine Nocera – credo che le famiglie di alunni con disabilità le quali al termine della scuola sono tentate di far loro ripetere l’anno, proprio per la mancanza di futuro di vita dei loro figli, possano trovare in queste decisioni giurisdizionali lo stimolo a veramente “pensare adulti” i loro stessi figli, come soleva dire il compianto Mario Tortello, perché ormai la giurisprudenza offre loro delle possibilità nuove di socializzazione e di partecipazione alla vita di tutti che un completo progetto di vita può seriamente offrire, tenendo conto anche del possibile coinvolgimento delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti del Terzo Settore». (S.B.)

* Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Sentenze n. 2782 e 2783 del TAR della Sicilia (Sezione Staccata di Catania)
Le motivazioni

«Il progetto di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000 deve soddisfare in modo puntuale alcune specifiche previsioni.
In primo luogo, ai sensi del secondo comma della disposizione indicata, esso deve comprendere, “oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale” e deve altresì definire “le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale in data 26 novembre 2011, il progetto deve anche contemplare un budget di progetto, da intendersi quale “insieme di tutte le risorse umane, economiche e strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata”), nonché individuare una figura di riferimento (il cosiddetto “case manager”) e “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”. Come disposto dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 112/2016, il progetto deve, infine, contemplare “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”, con il necessario “coinvolgimento dei soggetti interessati” e “nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”.
Il progetto che è stato consegnato alla ricorrente risulta largamente incompleto rispetto alle indicazioni normative cui si è fatto riferimento.
A titolo di esempio, può osservarsi che esso non contempla in alcun modo (neppure al fine di giustificare una loro ragionevole esclusione) eventuali forme di recupero o di integrazione sociale, eventuali misure economiche per il superamento di condizioni di disagio, la definizione di potenzialità e sostegno per il nucleo familiare, un budget di progetto (nel senso sopra specificato), una figura di riferimento (cioè il cosiddetto “case manager”), nonché “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”.
Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. A seguito di ciò, le Amministrazione interessate, cioè il Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale (tenute a provvedere d’intesa, come disposto dall’art. 14, primo comma, della legge n. 328/2000), dovranno predisporre e approvare, con la massima sollecitudine, il progetto individuale contemplato dalla norma citata nell’interesse del soggetto disabile di cui si tratta.
Al riguardo deve anche precisarsi che non può condividersi la tesi dell’Azienda Sanitaria, secondo cui l’attività di sua competenza sarebbe già stata interamente espletata, ove si consideri che, ad esempio, nel progetto consegnato alla ricorrente non sono indicate le “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione” (per l’individuazione delle quali risultano imprescindibili le valutazioni tecniche e specialistiche dell’Azienda stessa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della semplicità della controversia, della sua sollecita definizione e della sua sostanziale identità con altro ricorso parimenti definito in data odierna. Esse, inoltre, vengono poste per tre quarti a carico del Comune di Palazzolo Acreide, atteso che l’Azienda Sanitaria Provinciale, in realtà, ha già parzialmente provveduto alle incombenze di sua competenza».

 

Ultimo aggiornamento il 17 Dicembre 2019 da Simona