Menu Chiudi

Toscana: contributi a favore delle famiglie con figlio disabile a carico

La Regione Toscana, con la Legge 45/2013 (pubblicata sul BURT il 7 agosto 2013 ed entrata in vigore l’8 agosto 2013), ha messo a punto e finanziato una serie di progetti contro la povertà, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà. La normativa prevede anche l’erogazione di contributi  a favore delle famiglie con figlio disabile a carico.

Illustriamo di seguito le caratteristiche e le modalità per accedere alle agevolazioni connesse alla presenza di un figlio con disabilità.

Periodo di riferimento

Le misure di sostegno finanziario riguardano il triennio 2013, 2014 e 2015.

Certificazione richiesta e importo del contributo

Il contributo è concesso a quelle famiglie in cui vi sia un figlio disabile a carico in possesso della certificazione di handicap permanente grave (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). L’importo dello stesso è di 700,00 euro (annuali) e può essere richiesto per ognuno dei tre anni di prima applicazione della Legge.

Cumulabilità dei benefici

Il contributo previsto dalla Legge Regionale 45/2013 per le famiglie con figlio disabile a carico è cumulabile con gli altri contributi di sostegno alle famiglie previsti dalla L.R. 45/2013, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali.

Requisiti richiesti per accedere al beneficio

–          essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), ovvero titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), ovvero titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs.251/2007, ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) N.B. con la Legge Regionale 14 ottobre 2013, n. 54 (art. 14) è stata apportata una modifica all’art. 5 della Legge Regionale 45/2013 (relativo ai requisiti di cittadinanza); il testo a cui si è fatto riferimento nella presente scheda informativa è quello aggiornato.

–          essere residenti in Toscana alla data del 1° gennaio dell’anno solare cui si riferisce il contributo finanziar io da almeno un anno;

–          avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 24.000 euro;

–          non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.

–          presenza di un’accertata sussistenza nella persona disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tempi per la presentazione dell’istanza

Le istanze di contributo devono essere presentate, per l’anno in corso, a partire dal 7 ottobre 2013 al Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità organizzative indicate dal Comune stesso, tenuto conto delle formule associative a cui l’Ente partecipa, ed entro il 31 gennaio 2014.

 Per gli anni successivi al 2013, le istanze di contributo dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.

Dove e come presentare le istanze

Le istanze vanno presentate al Comune di residenza del richiedente utilizzando lo schema-tipo regionale approvato con apposito Decreto dirigenziale. La presentazione e la gestione della istanza avviene attraverso l’applicazione web messa a disposizione della Regione Toscana e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale.

Le istanze di concessione dei benefici devono essere presentate con le seguenti modalità:

• presentazione autonoma dell’istanza da parte del richiedente utilizzando l’applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata);

• presentazione dell’istanza da parte del richiedente con il supporto di un facilitatore utilizzando l’applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata);

• presentazione dell’istanza da parte del richiedente mediante posta elettronica certificata inviata all’indirizzo di posta certificata del Comune di residenza. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo cartaceo in formato digitale attraverso scanner;

• presentazione dell’istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante consegna presso gli uffici del Comune di residenza;

• presentazione dell’istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante spedizione postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di residenza (per l’inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro di accettazione dell’ufficio postale).

L’istanza per il contributo per le famiglie con figlio disabile a carico può essere presentata dal soggetto titolare dei carichi di famiglia ( D.P.C.M. 221 del 1990 aggiornato al D.C.P.M. 242 del 2001).

Le autocertificazioni possibili e i documenti da produrre:

se si è cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea:

◦ il richiedente può autocertificare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

◦ il richiedente può autocertificare di essere familiare di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

◦ il richiedente può autocertificare di essere titolare dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

◦ il richiedente può autocertificare di essere titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs.251/2007;

• il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di una attestazione ISEE  in corso di validità al momento di presentazione dell’ istanza stessa uguale o inferiore a 24.000 euro. Su quanto dichiarato il riscontro sarà effettuato mediante l’accesso alle banche dati di riferimento;

• il richiedente può autocertificare di essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell’anno solare cui si riferisce il contributo finanziario;

• il richiedente può autocertificare di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;

• le istanze devono essere corredate da apposita Certificazione attestante la condizione di handicap permanente grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Per approfondire:

Legge Regionale 45/2013, “Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale

Legge Regionale 54/2013Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010, alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012” (si veda in specifico l’art. 14)

Pagina del sito della Regione Toscana per presentare l’istanza di richiesta di contributo

Modulo cartaceo per la presentazione dell’istanza (in formato pdf)

 

Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’H di Peccioli (PI)
Ultimo aggiornamento: 05.12.2013

Ultimo aggiornamento il 5 Dicembre 2013 da Simona