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Contrassegno per disabili e capacità deambulatoria

Parte anteriore del nuovo contrassegno per disabili
Parte anteriore del nuovo contrassegno per disabili

Recentemente la Regione Toscana ha approvato le “Linee di indirizzo in materia di accertamento del deficit sensibile della capacità deambulatoria”. Si tratta di un atto emanato per superare le ambiguità della normativa nazionale in materia di concessione del contrassegno per auto al servizio delle persone con disabilità: il deficit sensibile della capacità deambulatoria (uno dei requisiti per i quali è riconosciuto il diritto al rilascio del contrassegno) non deve essere inteso in senso restrittivo, considerando esclusivamente le infermità a carico degli arti inferiori, chiarisce la Regione, esso va riferito anche a “tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo determinando un handicap nella mobilità.”

In un interessante post, pubblicato sul suo blog, Gianluca Nicoletti – giornalista, conduttore radiofonico, e padre di Tommy (un riccioluto adolescente autistico) – risponde ad un dubbio espresso da una signora. Dopo aver letto un’intervista rilasciata ad una rivista, nella quale Nicoletti parla del libro, Una notte ho sognato che parlavi (Mondadori, 2013), in cui racconta il proprio rapporto con Tommy, la signora si è chiesta: «com’è possibile che un ragazzo che va in bici, gioca a golf (quindi nessun impedimento motorio) possa aver diritto al parcheggio per disabili???» Il giornalista considera questo clima di sospetto verso le disabilità che non hanno un’evidenza immediata, come l’effetto collaterale della martellante campagna mediatica sui cosiddetti falsi invalidi, e spiega cosa comporti avere una disabilità di tipo cognitivo e relazionale come l’autismo. «Un autistico adulto è come una bomba sempre sul punto di poter esplodere, molto spesso ha una massa fisica e muscolare che ne rende difficilissima la gestione nel caso di crisi oppositive, vale a dire si pianta in mezzo alla strada e non si muove più, comincia a dare schiaffi, pugni, graffi a chi lo stia accompagnando, entra in comportamenti problema che potrebbero sfociare in atti auto ed etero lesionisti. Ancora di più potrebbe avere una crisi epilettica e in quel caso la vicenda si fa ancora più complicata, soprattutto per strada. Per un autistico anche il solo aspettare a un semaforo, fare un percorso piuttosto che un altro, passare per una strada particolarmente rumorosa potrebbe essere motivo dello scatenarsi di uno di questi problemi.»

Ma il problema non è solo dell’uomo (o della donna) qualunque che non sa niente di autismo. E’ anche questo, certamente, ma non solo questo. Il problema è che anche alcuni medici – che invece cos’è l’autismo dovrebbero saperlo – si comportano come se non lo sapessero. Questo comportamento è determinato dall’ambiguità del testo normativo che disciplina la materia. La normativa (l’art. 381 del DPR 495/1992 prima, e l’art. 1 del DPR 151/2012 poi) individua nelle persone disabili con “capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”, ed in quelle cieche (art. 12 del DPR 503/1996), i principali soggetti aventi diritto al contrassegno per auto al servizio delle persone con disabilità. E’ proprio l’espressione “capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” a suscitare incertezze interpretative nei medici preposti a produrre le certificazioni per il rilascio dei contrassegni. Ne consegue che, per alcuni, essa va intesa in senso restrittivo (e, dunque, solo come incapacità fisica di deambulare), per altri, in modo più ampio (sino ad includere, ad esempio, l’incapacità di uscire di casa in autonomia, senza la presenza costante di un accompagnatore). Accade così che persone disabili con difficoltà deambulatorie simili ottengano valutazioni difformi e trattamenti diseguali. Per ovviare a questa ambiguità, alcune Regioni hanno disciplinato questa materia. Tra queste c’è anche la Regione Toscana che, con la DGR n. 1161 del 17.12.2012, ha approvato le “Linee di indirizzo in materia di accertamento del deficit sensibile della capacità deambulatoria” (contenute nell’Allegato A della Delibera citata) da utilizzare per il rilascio del contrassegno disabili. In merito al deficit della capacità deambulatoria, le Linee di indirizzo della Regione stabiliscono che “Il deficit sensibile della capacità deambulatoria non rappresenta […] un concetto restrittivo, che si limita esclusivamente alle infermità a carico degli arti inferiori, bensì in esso sono contenute tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo determinando un handicap nella mobilità.”

Dovrebbe essere superfluo sottolineare che queste Linee di indirizzo sono vincolanti solo per i medici che operano in Toscana. In assenza di disposizioni regionali analoghe, molte persone disabili (o chi per loro) dovranno ancora continuare a “contrattare” con i medici (non in senso economico, naturalmente) i propri limiti di deambulazione. Con buona pace del principio di uguaglianza e della certezza del diritto.

Per approfondire:

Consulta l’approfondimento in materia di contrassegno per auto al servizio delle persone disabili (chi ne ha diritto, come e dove si chiede, come si usa in Italia, in Europa e nel mondo).

Consulta il blog di Gianluca Nicoletti: www.miofiglioautistico.it

Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’H di Peccioli (PI)
Ultimo aggiornamento: 30.05.2013

Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2013 da