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Il diritto all’assistenza va garantito, senza se e senza ma

«L’assistenza alle persone con disabilità non può né deve dipendere dalle risorse finanziarie disponibili, e nemmeno dai posti presso le strutture semiresidenziali»: lo ha stabilito qualche giorno fa una Sentenza del Consiglio di Stato, che memore di altri fondamentali pronunciamenti prodotti soprattutto in àmbito di inclusione scolastica, ha rovesciato un precedente provvedimento del TAR del Veneto, dando ragione ai familiari di un minore con disabilità cui l’Azienda ULSS 6 del Veneto aveva negato l’inserimento in un Centro Diurno, motivando la decisione con «ragioni di bilancio».*

 

Una porzione di asfalto sulla quale si riflettono le ombre di una persona che ne spinge un’altra in sedia a rotelle.

I genitori di un minore con disabilità erano ricorsi al Consiglio di Stato, per chiedere l’annullamento di un provvedimento prodotto nell’ottobre del 2017 dall’Azienda ULSS 6 del Veneto, mediante il quale era stata rigettata una loro precedente istanza-diffida, volta all’«immediato inserimento del minore in un Centro Diurno al fine di permetterne la tempestiva fruizione».
Nello specifico l’ULSS aveva respinto la richiesta, sostenendo di «essere tenuta a garantire i livelli essenziali di assistenza socio sanitaria nel rispetto dei vincoli di bilancio assegnati annualmente dalla Regione e dalla Conferenza dei Sindaci».
Dal canto suo, il TAR del Veneto (Tribunale Amministrativo Regionale) aveva dato ragione all’Azienda Sanitaria, dichiarando che anche il diritto alla salute deve essere «bilanciato e contemperato con altri beni di rilevanza costituzionale», come, nel caso particolare, l’equilibrio del bilancio pubblico e, in particolare, del bilancio regionale.

Ebbene, nei giorni scorsi la Sezione Terza del Consiglio di Stato, tramite la Sentenza 1/2020, e memore di altri fondamentali pronunciamenti prodotti soprattutto in àmbito di inclusione scolastica, a partire dalla Sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale, ha rovesciato quanto sancito dal TAR del Veneto e dato pienamente ragione ai familiari del minore con disabilità, dichiarando in sostanza che l’assistenza alle persone con disabilità non può né deve dipendere dalle risorse finanziarie disponibili, e nemmeno dai posti presso le strutture semiresidenziali.
Secondo i giudici del principale organo di giustizia amministrativa, infatti, «essendo stato privato l’interessato, fino a luglio 2018, di quel grado di assistenza socio sanitaria a cui aveva diritto al fine di consentirne un adeguato sviluppo educativo, di socializzazione, di occupazione, di costruzione della sua condizione di autonomia, tenuto conto delle sue gravi condizioni, il provvedimento impugnato va dichiarato illegittimo».
Inoltre, si legge ancora nella Sentenza, una volta individuate le necessità delle persone con disabilità tramite il Piano Individualizzato, «l’attuazione del dovere di rendere il servizio comporta l’attivazione dei poteri-doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]».

Il Consiglio di Stato ha altresì condannato l’Azienda ULSS 6 del Veneto alla rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificata nella misura di 10.000 euro, oltreché alle spese di giudizio. (Stefano Borgato)

 

Si ringrazia Mario Giacomo Baldi per la segnalazione.

 

* Il presente testo è già stato pubblicato su Superando.it, il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso per gentile concessione.

Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2020 da Simona