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Toscana: disciplina dei progetti di Vita Indipendente aggiornata al 2021

In Toscana il finanziamento dei progetti di Vita Indipendente delle persone con grave disabilità è disciplinato da un documento denominato “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”. Esso è stato più volte oggetto di modifiche. Le ultime modifiche (minime) sono state introdotte con la Delibera della Giunta Regionale 1338/2021. Pubblichiamo una sintesi della nuova disciplina risultante da quest’ultimo intervento.

Una donna in sedia a rotelle infila una pietanza in un forno posizionato ad un’altezza adeguata e dotato di uno sportello ad aperura laterale.

In Toscana il finanziamento dei progetti di Vita Indipendente delle persone con grave disabilità è disciplinato da un documento denominato “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”. Esso è stato più volte oggetto di modifiche. La Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1338 del 13 dicembre 2021, ha introdotto le seguenti:

a) il secondo capoverso del paragrafo “L’intervento con assistente/i personale/i”, è modificato come segue:

Per l’individuazione dell’assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:

  • personale privato scelto dalla persona, con cui verrà stipulato un contratto di lavoro;
  • soggetti autorizzati alla somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro (nel qual caso la spesa ammissibile riguarda esclusivamente il costo del lavoro dell’assistente personale in somministrazione).

b) il sesto capoverso del paragrafo “Rendiconto”, è modificato come segue:

  • dato il rischio elevato di incorrere in situazioni impreviste legate allo stato di salute delle persone destinatarie del contributo, è anche consentito, in modo facoltativo, di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto famiglia, fino al raggiungimento del limite complessivo massimo annuo previsto per il prestatore dalla normativa vigente.

L’Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente aggiornato con le modifiche in questione è pubblicato nell’Allegato 2 della citata Delibera 1338/2021 (che ha modificato quello contenuto nell’Allegato 2 della Delibera della Giunta Regionale n. 1472/2018).

Pubblichiamo di seguito una sintesi della nuova disciplina risultante da quest’ultimo intervento.

Finalità ed obiettivi

La finalità dell’Atto di indirizzo è quella di promuovere la Vita Indipendente delle persone con grave disabilità, come previsto dall’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Vita indipendente è definita nell’Atto come “la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Ciò che differenzia l’intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” che si autodetermina.” Alla persona con disabilità viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità (UVMD), il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.

Tipologia di interventi

Tramite il progetto di Vita Indipendente la persona disabile manifesta la volontà di realizzare un personale progetto di vita attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane, compreso l’esercizio delle responsabilità genitoriali. A tal fine l’UVMD, sulla base della progettualità presentata dalla persona con disabilità ed in collaborazione con quest’ultima, definisce il progetto di vita (ai sensi della Legge Ragionale 66/2008) con specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di Vita Indipendente, parità di opportunità ed integrazione sociale. La tipologia di interventi ammessi riguarda i seguenti ambiti:

  • cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;
  • assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;
  • interventi per l’accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

Ai beneficiari del progetto è consentita anche la possibilità acquisire tecnologie domotiche per l’allestimento e la fruizione dell’ambiente domestico e lavorativo, ma sono finanziabili solo gli interventi la cui fornitura non figura tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili con oneri a carico del SSR (Servizio Sanitario Regionale).

Gli interventi sono centrati sulla persona con disabilità e mirano favorirne la domiciliarità. Pertanto non rientrano in tale ambito di finanziamento, gli interventi gestiti in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale e tutte le prestazioni sanitarie assicurate dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Può essere fatta eccezione per la permanenza in una struttura residenziale per brevi periodi (massimo 1 mese).

Destinatari

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone con disabilità:

  • dotate della capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà;
  • di età superiore ai 18 anni. Sebbene non sia fissato un tetto di età superiore, è tuttavia specificato che “laddove non permangano, oltre il 65° anno di età, le condizioni e i requisiti nonché gli obiettivi di mantenimento, di cambiamento e/o di evoluzione indicati nel progetto di Vita Indipendente la UVMD indirizzerà la persona disabile verso gli interventi appropriati alle mutate condizioni di bisogno assicurando la tempestiva presa in carico e, se necessario, un graduale passaggio verso le risposte assistenziali previste dal progetto individuale proposto”;
  • in possesso della certificazione di handicap in stato di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

Documentazione necessaria

Il progetto di Vita Indipendente, predisposto su apposito modulo, dovrà essere presentato nei luoghi e con le modalità previste dall’ente gestore, corredato dalla seguente documentazione:

  1. attestazione di handicap (art. 3, comma 3, Legge 104/1992), accompagnata da un’adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;
  2. progetto personalizzato con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;
  3. dichiarazione, da parte del richiedente, della piena autonomia nella individuazione degli assistenti personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare.

Nel nuovo Atto di Indirizzo non è previsto che alla persona con disabilità sia fatta richiesta di presentare il reddito personale (come in altre versioni dell’Atto di indirizzo), né l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Contributo mensile

In relazione agli obiettivi del progetto individuale, viene concesso un contributo con cadenza mensile compreso tra un minimo di 800 euro ed un massimo di 1.800 euro. Nonostante la fissazione di un termine minimo è concessa agli Enti gestori la possibilità di finanziare progetti che richiedano un contributo mensile inferiore a 800 euro attestata la sussistenza di obiettivi di autodeterminazione, pari opportunità e integrazione sociale. La quantificazione dell’ammontare di ore di assistenza personale e del finanziamento del progetto è frutto di un confronto fra l’interessato e l’UVMD in cui si terrà conto anche delle risorse complessive trasferite annualmente dalla Regione Toscana. Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo in caso di accoglimento della domanda con decorrenza dal mese successivo a quello del provvedimento di ammissione al beneficio medesimo, e comunque dalla data di assunzione dell’assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di lavoro.

Presentazione dei progetti

È compito del soggetto gestore delle risorse assegnate individuare l’ufficio territoriale competente presso il quale presentare le domande per l’attivazione di un progetto di Vita Indipendente, e provvedere alla massima pubblicità attraverso i canali di comunicazione ritenuti più idonei. Le domande potranno essere presentate nell’arco dell’anno solare. L’erogazione del finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda e sulla base delle risorse disponibili.

Valutazione dei progetti

La UVMD, integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione progettuale, esamina i progetti presentati attenendosi ai seguenti criteri di valutazione:

  • gravità funzionale, intesa come limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;
  • tipologia degli obiettivi specifici di Vita Indipendente: percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana;
  • minori risorse assistenziali: è opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell’interessato a servizi in atto;
  • condizione familiare, abitativa ed ambientale.

Le persone che hanno presentato un progetto di Vita Indipendente e non si considerano soddisfatte delle decisioni della UVMD, potranno presentare richiesta di approfondimento alla stessa UVMD, alla quale seguirà una risposta conclusiva entro 30 giorni, previo confronto con l’interessato. È fatta salva la possibilità di ricorso rispetto alla decisione della UVMD secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.”

Il finanziamento del progetto, inoltre, potrà essere, in riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell’interessato, rimodulato e rivisto dalla UVMD, al fine di valutarne l’efficacia e l’appropriatezza rispetto all’intervento avviato.

L’intervento con assistente/i personale/i

La persona con disabilità sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto in modo formale, nel rispetto della normativa vigente. L’assistente personale può essere individuato ricorrendo a personale privato, assunto con regolare rapporto di lavoro, scelto dalla stessa persona con disabilità, oppure a soggetti autorizzati alla somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro (nel qual caso la spesa ammissibile riguarda esclusivamente il costo del lavoro dell’assistente personale in somministrazione). È ammessa l’assunzione del coniuge quale assistente personale.

La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati che devono essere coperti dall’importo riconosciuto. Per quanto concerne gli adempimenti necessari e gli specifici aspetti contrattuali relativi al rapporto di lavoro, l’Atto di indirizzo rimanda alle pertinenti disposizioni INPS, al CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento e alla normativa vigente in materia.

Rendiconto

Rispetto alla rendicontazione sono ammissibili le seguenti spese indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  1. a) spese per acquisto di ausili informatici a fini didattici e lavorativi (non in sostituzione degli ausili che il datore di lavoro o l’ente di formazione ha l’obbligo di assicurare nel rispetto della normativa vigente);
  2. b) spese per acquisto di ausili domotici per l’ambiente domestico (domicilio principale);
  3. c) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
  4. d) spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda o comunque per favorire la mobilità;
  5. e) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi di Vita Indipendente, e comunque soggette ad approvazione.

Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente riconducibili all’utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.

La rendicontazione delle spese va presentata dalla persona con disabilità e/o dall’amministratore di sostegno.

Tutte le spese ammesse a finanziamento sono soggette a rendicontazione e saranno oggetto di verifiche da parte degli uffici competenti, escluso il 20% per il quale è consentita l’autodichiarazione che si configura come Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. È inoltre prevista una franchigia del 10% dell’ammontare complessivo annuo del progetto rispetto alla quale non è richiesta rendicontazione delle spese.

Dell’importo riconosciuto per la contrattualizzazione dell’assistente personale, andrà presentata una rendicontazione trimestrale dei versamenti contributivi e previdenziali previsti dall’assunzione dell’assistente stesso, con l’aggiunta in copia degli estremi giustificativi di spesa probanti che dovranno essere conservati a casa in originale, a disposizione di eventuali controlli a carico del personale individuato.

Dato il rischio elevato di incorrere in situazioni impreviste legate allo stato di salute delle persone destinatarie del contributo, è anche consentito, in modo facoltativo, di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto famiglia, fino al raggiungimento del limite complessivo massimo annuo previsto per il prestatore dalla normativa vigente. Tali prestazioni dovranno comunque rientrare nelle modalità di rendicontazione esposte poc’anzi.

Incompatibilità

L’intervento in materia di vita indipendente è incompatibile con le seguenti prestazioni e condizioni:

  • interventi domiciliari in forma indiretta, tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia di cui alla Legge Regionale n. 66/2008;
  • sostegno della funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) di cui alla DGRT n. 1053 del 28 novembre 2011(si veda l’Allegato A);
  • inserimento in strutture residenziali riabilitative e socio-sanitarie.

Le persone che beneficiano degli interventi e delle prestazioni citate possono presentare domanda per l’erogazione dell’intervento in materia di Vita Indipendente; l’erogazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di formale rinuncia alla fruizione di tali prestazioni o interventi. L’inserimento in strutture residenziali per periodi di sollievo comporta la sospensione dell’intervento per la durata del sollievo.

Revoca del progetto e del finanziamento

Gli enti gestori sono tenuti a contestare, per iscritto, alla persona interessata, eventuali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione. Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

  • destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nell’Atto di indirizzo;
  • inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;
  • documentazione di spesa non pertinente;
  • mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell’assistente/i personale/i;
  • mancato rispetto di quanto previsto a livello progettuale;
  • mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dall’Atto di indirizzo.

 

Simona Lancioni
responsabile di Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa)

 

Riferimenti normativi:

Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1338 del 13 dicembre 2021, L.R. 66/2008 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”. Anno 2022: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l’erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri Diurni. Modifica dell’allegato A) alla DGR n. 1472/2018. Allegato 1 (Assegnazione risorse), Allegato 2 (Nuovo Atto di indirizzo per i progetti di Vita Indipendente).

Legge Regionale Toscana n. 66 del 18 dicembre 2008, Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

 

Ultimo aggiornamento il 20 Dicembre 2021 da Simona