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Toscana: una nuova Legge regionale sulla disabilità

È datata 18 ottobre 2017, la nuova Legge regionale della Toscana contenente le “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”, che però non sembra introdurre novità di rilievo.

 

Una persona con disabilità motoria ritratta di spalle mentre si sposta, con la sedia a rotelle, lungo un corridoio.
Una persona con disabilità motoria ritratta di spalle mentre si sposta, con la sedia a rotelle, lungo un corridoio.

Negli anni scorsi la regione Toscana ha lavorato alla definizione di un “Testo unico della normativa regionale sulle politiche per le persone con disabilità”, tuttavia esso non è mai stato approvato, e, in tutta onestà, ne abbiamo perso le tracce. Rimane il fatto che la normativa regionale in tema di disabilità si è concretizzata in centinaia di disposizioni di diversa natura giuridica (legislativa e amministrativa) che si sono stratificate negli anni, rendendo piuttosto complesso sia alle persone comuni – e in primo luogo alle stesse persone con disabilità – orientarsi nei meandri della stessa, sia alla stessa regione impostare politiche di lungo corso. Con la Legge Regionale n. 60 del 18 ottobre 2017, “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”, il Consiglio regionale ha tentato di rispondere “all’esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità”, e di fornire “uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale” (così si legge nel preambolo). Non sono, pertanto, introdotti nuovi servizi, e neppure si può parlare di una reale semplificazione rispetto la stratificazione normativa, alla quale abbiamo accennato, e che permane per lo più inalterata, ma solo di un riordino, ossia un’esposizione sequenziale dell’esistente. Sotto il profilo linguistico è previsto che nelle Leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi si utilizzino esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità” (art. 2). In tema di accertamento sanitario della disabilità è prevista una semplificazione delle procedure. Sono poi disciplinati i seguenti aspetti: progetti per le persone con disabilità, accessibilità, mobilità, disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro, partecipazione alla cultura e allo sport, organismi per la partecipazione. L’unica novità per la quale è prevista una copertura di spesa sembrerebbe essere l’istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2018, del “Centro regionale per l’accessibilità”, che, stando all’art. 27, svolgerà funzioni di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità; informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l’adattamento domestico e il supporto all’autonomia; monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie; collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità; consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità; promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell’accessibilità e per l’inclusione delle persone con disabilità. Per realizzarlo la regione ha previsto lo stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (art. 29). Tuttavia è difficile capire in cosa questo “Centro regionale per l’accessibilità” differisca dal CRID, il Centro Regionale di Informazione e Documentazione per l’Accessibilità, nato nel 2008, e, a quel che ci risulta, tutt’ora operativo.

L’articolo 10 stabilisce che, attraverso il “progetto di vita”, è assicurata “la realizzazione della massima vita indipendente possibile; a tal fine prevede la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali contributi finalizzati all’assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati.” Sorprende, e un po’ preoccupa, che tra gli interventi non sia esplicitamente menzionata l’assistenza personale autogestita dalle stesse persone con disabilità attraverso l’impiego di assistenti personali retribuiti, giacché questa modalità di erogazione dell’assistenza è considerata da molte persone con disabilità l’unica in grado di assicurare un’effettiva libertà di autodeterminazione della persona con disabilità.

Il testo, va detto, contiene anche una serie di “buoni propositi”. Ad esempio, l’articolo 17 stabilisce che “per favorire l’esercizio del diritto di libera circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso,”; nel secondo comma dell’articolo 19 la regione si impegna a promuovere “l’attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.” Ma l’impressione è che si tratti, appunto, solo di “buoni propositi”, per realizzare i quali non è esplicitato alcun impegno di spesa.

Forse su questa Legge c’è stato un difetto di comunicazione. Su Toscana Notizie, ad esempio, in una news del 13 ottobre, a tal proposito si è parlato addirittura di “una rivoluzione culturale”, un’espressione che, innegabilmente, induce ad aspettarsi significative novità. Poi, a leggere quale sarebbe la “rivoluzione” introdotta dal nuovo testo normativo, si scopre che in regione avrebbero capito che le parole chiave per disciplinare la materia sono “persona, diritto alla vita indipendente, accessibilità”, che i servizi “non si interromperanno più superati i 65 anni d’età e non si attiveranno più solo al compimento dei diciotto anni,” e che la Legge “per la prima volta affronta l’intera questione delle politiche della disabilita: i diritti alla salute, allo studio e al lavoro, ma anche alla cultura e allo sport.” A ben guardare, tutti concetti già enunciati nel 2006 dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La stessa idea di riunire in un unico testo organico tutte le disposizioni inerenti le persone con disabilità trova un importante precedente a livello nazionale nella Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“, comunemente nota come Legge 104, approvata il 5 febbraio 1992, ed ancora vigente… probabilmente, invece che di “rivoluzione”, sarebbe stato più onesto limitarsi a parlare di riordino.

 

Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (PI)

 

Riferimenti normativi:

Toscana. Legge regionale n. 60, del 18 ottobre 2017, “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.”

 

 

Data di creazione: 2 novembre 2017
Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2017

 

Ultimo aggiornamento il 3 Novembre 2017 da Simona