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Violenza di genere: definite le modalità per accedere al Reddito di libertà

Instituito con il DPCM del 17 dicembre 2020, il Reddito di libertà è una misura volta a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà. La misura è interessante anche per le donne con disabilità che, sia pure in modo implicito, dovrebbero essere incomprese tra le donne in condizioni di particolare vulnerabilità. Ora l’INPS, a cui è affidato il compito di riconoscere ed erogare i contributi in questione, ha emanato una Circolare applicativa. Vediamo i dettagli.

 

Gian Lorenzo Bernini, “Apollo e Dafne” (particolare), gruppo scultoreo in marmo, 1622-1625. L’opera rappresenta il mito di Dafne che, pur di sfuggire alla violenza di Apollo, si trasforma in un albero d’alloro. L’artista ritrae Dafne nel momento della metamorfosi. Apollo cerca di trattenerla cingendole la vita con una mano, ma lei tenta di divincolarsi protraendo le braccia di lato mentre sulle mani e tra i capelli germogliano tenere foglie di alloro. Sul suo volto un’espressione di dolore e stupore sottolineata dalla bocca aperta.

Abbiamo già avuto modo di riferire come il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 abbia introdotto Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, una misura volta a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà. Il riferimento alle condizioni di particolare vulnerabilità è in linea con l’indirizzo tracciato dalla Convenzione di Istanbul (la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ratificata dall’Italia con la Legge 77/2013), e dovrebbe ricomprendere al suo interno anche le donne con disabilità (in merito alle condizioni di particolare vulnerabilità si veda la seguente nota). Si tratta pertanto di un ulteriore strumento apprezzabile, necessario e utile nel contrasto alla violenza di genere.
La misura è finanziata con una somma pari a 3 milioni di euro, e la tabella 1 contenuta nel citato Decreto ha definito il riparto delle risorse per ciascuna Regione/Provincia autonoma sulla base di criteri demografici. Le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma potranno essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie da trasferire direttamente all’INPS. Il DPCM del 17 dicembre 2020 ha dato attuazione alle misure previste dall’articolo 105-bis del cosiddetto “Decreto Rilancio” (ovvero il Decreto Legge 34/2020 convertito con la Legge 77/2020), che, appunto, stanziava tre milioni di euro di risorse aggiuntive istituendo il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nell’ambito del già esistente “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” creato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il DPCM del 17 dicembre 2020 ha affidato all’INPS il compito di riconoscere ed erogare i contributi in questione, e l’Istituto ha provveduto a disciplinare gli aspetti operativi con la Circolare n. 166 dell’8 novembre 2021 e i relativi allegati: Allegato 1 (Modello di domanda del Reddito di libertà), Allegato 2 (Riparto risorse in base ai dati demografici), Allegato 3 (Variazioni al piano dei conti). Vediamo dunque il quadro che si è venuto a delineare a seguito delle indicazioni operative definite dall’INPS.

Finalità e misura del contributo economico
La misura del Reddito di libertà è stata istituita con due finalità: quella di contenere i gravi effetti economici dell’emergenza Covid-19, in particolare nei confronti delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità; e quella di favorire, grazie all’indipendenza economica, percorsi di autonomia ed emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà. Essa consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per un massimo di dodici mesi.
In specifico possono accedere alla misura le donne vittime di violenza, con o senza figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
L’articolo 3 comma 5, del DPCM del 17 dicembre 2020 prevede che il Reddito di Libertà sia finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. La misura non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, REM (Reddito di emergenza), NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), Cassa integrazione guadagni, ANF (Assegno per il Nucleo Familiare), ecc.). Inoltre il contributo in questione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Nell’accesso alla misura le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.

Procedura di accesso
Per accedere al Reddito di Libertà è necessario presentare una specifica domanda all’INPS. Questa domanda è presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di residenza, utilizzando il modello approvato con la citata Circolare INPS. Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata. Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.
Nel modulo di domanda devono essere indicati anche i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l’ammissione al beneficio, ossia l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, come disposto dell’articolo 3, comma 4, del DPCM del 17 dicembre 2020, rilasciata dal Servizio Sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.
Un altro elemento da indicare nella domanda sono le modalità di pagamento prescelte dall’interessata. Si possono indicare un conto corrente, un libretto di risparmio, o una carta prepagata, tali dispositivi devono essere intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici. Il pagamento sarà erogato utilizzando la data di ricezione delle domande come criterio di priorità, ed entro il limite delle risorse pubbliche assegnate a ciascuna regione.
A seguito della trasmissione della domanda, il sistema effettua una breve istruttoria automatizzata al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato nella domanda stessa. L’istruttoria può avere i seguenti esiti: l’accoglimento della domanda, oppure il rifiuto per insufficienza di budget, oppure l’accoglimento in attesa di IBAN (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo). Tali esiti sono disponibili ai Comuni e comunicati all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati nella domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail). Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate, e saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021 se non accolte nell’anno in questione.

Osservazioni conclusive
La Circolare dell’INPS non sana le criticità già evidenziate in relazione alla disciplina definita dal DPCM del 17 dicembre 2020, né avrebbe potuto farlo, trattandosi, appunto, di una Circolare con finalità meramente operative. Pertanto, fermo l’apprezzamento già espresso per una misura rivolta alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, rimane inalterata la discrezionalità accordata ai Servizi Sociali professionali di riferimento territoriale nel dichiarare la condizione di bisogno ordinaria, oppure straordinaria o urgente delle donne vittime di violenza, necessaria per accedere alla misura. Tale discrezionalità appare ancora più preoccupante se consideriamo che ancora oggi le operatrici e gli operatori di detti Servizi solitamente non ricevono una formazione specifica sulle discriminazioni multiple e intersezionali, quelle che colpiscono le donne che presentano caratteristiche personali che le espongono simultaneamente a più discriminazioni, come le donne con disabilità, le donne immigrate, le donne appartenenti alla comunità LGBTQIA+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Queer, Intersessuali e Asessuali), le donne anziane, ecc. La qual cosa rende ancor più necessario e urgente che le operatrici e gli operatori dei Servizi Sociali professionali di riferimento territoriale vengano tempestivamente formate/i a riconoscere le discriminazioni multiple e intersezionali, e a relazionarsi con le donne che ne sono interessate.

Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (Pisa)

 

Riferimenti normativi:

Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, Reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Tabella 1 (dati Istat popolazione al 1 gennaio 2020 – fascia età 18-67 anni).

INPS, Circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, Reddito di Libertà. Ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” per l’anno 2020. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Allegato 1 (Modello di domanda del Reddito di libertà), Allegato 2 (Riparto risorse in base ai dati demografici), Allegato 3 (Variazioni al piano dei conti).

Vedi anche:

D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, Reddito di libertà: la realtà dietro i proclami, direcontrolaviolenza.it, 11 novembre 2021.

Simona Lancioni, Il Reddito di libertà per le donne particolarmente vulnerabili vittime di violenza, «Informare un’h», 29 luglio 2021.

Simona Lancioni, È sarda la prima Legge che accorda alle donne disabili priorità d’accesso ad una misura antiviolenza, «Informare un’h», 5 novembre 2018.

Simona Lancioni, La Convenzione di Istanbul e le particolari vulnerabilità, «Informare un’h», 1 dicembre 2019.

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”.

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.

 

Data di creazione: 10 Novembre 2021

Ultimo aggiornamento il 11 Novembre 2021 da Simona