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Amministrazione di sostegno: i beneficiari hanno diritto all’audizione

Con un ampio approfondimento, di cui suggeriamo senz’altro la consultazione, il Centro Studi Giuridici HandyLex commenta una recente Ordinanza della Corte di Cassazione, intervenuta sul tema del diritto all’audizione da parte del beneficiario/a in àmbito di amministrazione di sostegno. E da un’attenta lettura del dettato normativo, la Suprema Corte conclude che «non vi è la possibilità di deroga all’audizione del beneficiario da parte del giudice, ciò che è un obbligo e non una facoltà. Né sono previsti casi in cui questo obbligo possa essere “schivato”».*

Primo piano delle mani di un giudice mentre scrive una sentenza con accanto il martelletto utilizzato nelle udienze.

Con un opportuno e ampio approfondimento, di cui suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link), il Centro Studi Giuridici HandyLex commenta una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1667 del 19 gennaio 2023), intervenuta sul tema del diritto all’audizione del beneficiario/a in tema di amministrazione di sostegno.

Tutto era incominciato nel 2018, quando il padre di una persona con disabilità era ricorso al Tribunale di Lagonegro (Potenza), per chiedere di dichiarare l’interdizione della figlia per infermità mentale, richiesta cui la madre si era opposta. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso trasmesso gli atti per l’eventuale apertura di un’amministrazione di sostegno al Giudice Tutelare in sede, che con un Decreto del 2020, aveva nominato quale amministratrice di sostegno una dottoressa, stabilendone i compiti e poteri, in quanto «professionista qualificata ed esperta della materia», ritenendo altresì inopportuna la nomina sia di uno dei due genitori, stante il clima di profonda conflittualità esistente tra essi, sia di altre due persone che nel frattempo si erano rese disponibili, trattandosi di amici o affini dei genitori. La madre aveva quindi proposto reclamo avverso tale nomina, lamentando che il provvedimento era stato adottato senza l’audizione della beneficiaria, quasi trentenne, in violazione dell’articolo 407, comma 2, del Codice Civile («Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa»), senza inoltre dare rilievo ad una missiva con cui la stessa beneficiaria aveva richiesto di avere la madre come amministratrice di sostegno.

Da un’attenta lettura del dettato normativo, dunque, così come fatto dalla Corte di Cassazione, «non vi è la possibilità di deroga all’audizione del beneficiario – conclude l’approfondimento di HandyLex -; la norma, infatti, specifica che il giudice deve sentire la persona a cui il procedimento si riferisce, ponendo detto inciso come un obbligo e non come una facoltà. Ed inoltre non sono previsti casi in cui questo obbligo possa essere “schivato”. Esso è talmente importante da prevedere anche la possibilità che il giudice si rechi appositamente presso il beneficiario qualora sia impossibile provvedere all’audizione presso il tribunale. Infatti, se l’audizione non fosse stata ritenuta indispensabile dal Legislatore non sarebbe stato necessario inserire questa precisazione, né sarebbe stato necessario precisare che il giudicante debba tenere conto dei bisogni e delle richieste della persona da proteggere. Questo adempimento è infatti un momento fondamentale in cui il giudice riesce, anche grazie alla sua esperienza, a rendersi conto della reale situazione del soggetto da proteggere; è solo in quel momento che il procedimento permette un contatto diretto tra giudicante e tutelando, fino ad allora noto allo stesso solo tramite atti e relazioni di terzi». (Stefano Borgato)

Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’approfondimento del Centro Studi Giuridici HandyLex di cui si parla nel presente contributo.

 

* Il presente testo è già stato pubblicato su «Superando.it», il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.

 

Ultimo aggiornamento il 12 Aprile 2023 da Simona