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Interventi in tema di violenza nei confronti delle donne con disabilità

Nell’ormai noto “Contratto per il Governo del Cambiamento” è contenuta un’unica disposizione che sembra interessare in modo specifico le donne con disabilità vittime di violenza. Essa prevede l’introduzione di nuove aggravanti ed aumenti di pena quando la vittima è un soggetto particolarmente vulnerabile, ovvero quando le condotte siano particolarmente gravi. Una misura in realtà già presente nel nostro ordinamento giuridico, ma che offre il pretesto per provare a buttar giù qualche indicazione operativa per chi volesse fare qualcosa di concreto per affrontare/contrastare la violenza nei confronti delle donne con disabilità.

Una donna tine in mano una rosa appassita.
Una donna tiene in mano una rosa appassita.

Com’era ovvio che fosse, le quaranta pagine del “Contratto per il Governo del Cambiamento” stilato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, ovvero il testo che definisce le linee programmatiche che dovranno essere attuate dal nascente Governo, sono state analizzate da diversi attori della società civile, ciascuno dei quali ha descritto/valutato le politiche in cantiere per il proprio ambito di attività.

La presente riflessione vuole prendere in esame le misure di contrasto alla violenza nei confronti delle donne con disabilità. Non ve ne sono di specifiche nella parte in tema di disabilità (il paragrafo 15, denominato “Ministero per le disabilità”), ed in materia di violenza di genere sembra prevalere l’approccio securitario e repressivo. «È prioritario l’inasprimento delle pene per la violenza sessuale, con l’introduzione di nuove aggravanti ed aumenti di pena quando la vittima è un soggetto particolarmente vulnerabile ovvero quando le condotte siano particolarmente gravi», si legge nel paragrafo 11, intitolato “Giustizia rapida ed efficiente”, sebbene chi lavora in questo settore abbia sottolineato in tutte le sedi possibili che gli inasprimenti di pena non sono un deterrente efficace per questo tipo di reati. Un concetto ribadito da DiRe – Donne in Rete contro la Violenza, che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un accorato appello rivolto al Presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale evidenzia come nel “Contratto” manchino adeguate tutele per le donne vittime di violenza, e chiede che vengano rispettate le indicazioni espresse nella Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011, ratificata dall’Italia con la Legge 77/2013).

In realtà un’aggravante specifica per la violenza sessuale commessa ai danni di persone con disabilità è già presente nel nostro ordinamento giuridico (art. 609 bis del Codice Penale), e altri casi possono essere adeguatamente sanzionati facendo ricorso alle aggravanti generiche previste nell’art. 61 del Codice Penale (come illustrava Armando Cecatiello, avvocato che si occupa di diritto di famiglia dei minori, in un’intervista di qualche anno fa). Ma se le sanzioni ci sono, allora cosa manca? Per capirlo è utile ricostruire il quadro di riferimento e provare a buttar giù qualche indicazione operativa.

Quadro di riferimento

Le donne con disabilità sono più esposte delle altre donne alla violenza di genere, ma questo aspetto è scarsamente considerato sia nelle politiche inerenti la violenza contro le donne, sia nelle politiche relative alle persone con disabilità. Solo in rari, rarissimi, casi le Leggi in favore delle donne prendono in considerazione le donne con disabilità, e la legislazione a favore delle persone con disabilità non considera il genere. Le persone con disabilità sono semplicemente “i disabili”. Un sistematico disconoscimento dell’identità sessuata che costituisce esso stesso una forma di violenza.

Riguardo alla situazione delle donne con problemi di salute o disabilità, nel 2014 l’Istat ha specificato che «ha subìto violenze fisiche o sessuali il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha limitazioni gravi. Il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio (10% contro il 4,7% delle donne senza problemi)».

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009) all’art. 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l’art. 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell’età, del genere e del tipo di disabilità.

Il Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell’Unione Europea, approvato dal Forum Europeo sulla Disabilità nel 2011, dedica al tema della violenza l’intero capitolo 6, e altre indicazioni distribuite trasversalmente negli altri capitoli. Va sottolineato che tale documento è stato elaborato da donne con disabilità in rappresentanza dei rispettivi Paesi di appartenenza, circostanza che conferisce al documento in questione il massimo grado di autorevolezza in tema di diritti delle donne con disabilità.

Altri riferimenti da prendere in considerazione sono la già citata Convenzione di Istanbul, e la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donnaCEDAW, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, e ratificata dall’Italia con la Legge 132/1985.

Va tenuto presente che nel 2016 l’Italia è stata richiamata dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità per l’assenza di politiche rivolte alle ragazze ed alle donne con disabilità (punti 13 e 14). Il Comitato ha inoltre specificamente espresso preoccupazione «per la mancanza di misure legislative e di strumenti di monitoraggio per individuare, prevenire e combattere la violenza sia all’interno, sia all’esterno dell’ambiente domestico» (punto 43); a tale preoccupazione segue la raccomandazione «di porre in atto una normativa, compresi gli strumenti di monitoraggio, per individuare, prevenire e combattere la violenza contro le persone con disabilità sia all’interno, sia all’esterno dell’ambiente domestico, in particolar modo quella contro le donne e i minori con disabilità, nonché di produrre un piano di azione per l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica – Convenzione di Istanbul – che riguarda specificamente le donne e le ragazze con disabilità. Inoltre, devono essere resi disponibili la formazione del personale della polizia, della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, in connessione con la messa a disposizione di servizi di sostegno accessibili ed inclusivi per coloro che subiscono violenza, compresi i rapporti della polizia, gli strumenti di reclamo, le case protette e ogni altra misura di supporto» (punto 44, nel documento originale il testo è interamente in grassetto).

È molto importante coinvolgere donne con disabilità diverse nella definizione delle politiche e dei servizi rivolti alle donne con disabilità, negli interventi di formazione agli operatori, e nei gruppi di lavoro sui casi. Le loro osservazioni/indicazioni vanno tenute nella massima considerazione.

Indicazioni operative per intervenire nel contesto italiano

Mancano dati specifici: è necessario disporre che in tutte le sedi nelle quali si rilevano i dati sulla violenza vengano predisposti strumenti di rilevazione atti a rilevare non solo il tipo di violenza/abuso subito dalla donna e i suoi esiti, ma anche l’eventuale presenza della disabilità (distinta quantomeno per macro tipologie: disabilità fisiche, sordità, cecità, disabilità intellettive, psichiatriche, multiple). Le recenti “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza”, pur prevedendo alcune misure specifiche per le donne con disabilità vittime di violenza ed anche la raccolta di dati, non sono predisposte per rilevare la presenza della disabilità (si veda un approfondimento in merito). È necessario rilevare i dati sui trattamenti sanitari ai quali le persone con disabilità (per lo più intellettiva e psichiatrica) sono state sottoposte senza il loro consenso, soprattutto quelli inerenti la salute sessuale e riproduttiva, come la sterilizzazione (si veda, a tal proposito, il recente rapporto di ricerca del Forum Europeo sulla Disabilità e della Fondazione Donne del CERMI (Spagna) sulla sterilizzazione forzata delle ragazze e donne con disabilità). Fra le violenze/abusi va prestata particolare attenzione a quella di ordine economico, la più sommersa di tutte e difficile da dire per molti motivi, fra i quali quello che i luoghi dove si raccolgono le denunce sono votati soprattutto all’ascolto ed intervento nei confronti della violenza fisica e psicologica.

Il numero 1522 è inaccessibile a molte donne con disabilità. Ad esempio, alle donne sorde, alle donne afasiche, alle donne con disabilità motoria che non possono utilizzare il telefono in autonomia o con le necessarie condizioni di riservatezza. È necessario predisporre un accesso multicanale ai servizi antiviolenza che consenta alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di fruizione più adatta e comoda per loro.

L’immagine ritrae un vaso di tulipani, uno di essi è spezzato.
L’immagine ritrae un vaso di tulipani, uno di essi è spezzato.

Interventi di sensibilizzazione: la maggior parte delle persone non crede che le donne con disabilità possano subire violenza, e spesso sono le stesse persone con disabilità a negare e/o minimizzare questo fenomeno, o, peggio, ad attribuirne la responsabilità alla stessa vittima. È necessario fare campagne di comunicazione rivolte alla popolazione disabile e non, realizzate con criteri di accessibilità all’informazione (supporti fruibili con gli screen reader, filmati audiodescritti, sottotitolati, supportati con traduzioni nella lingua italiana dei segni (LIS), testi in Braille, in linguaggio facilitato e tradotti con la comunicazione aumentativa alternativa (CAA), ecc.), che informino sul fenomeno e diano indicazioni operative per chiedere aiuto. Le donne con disabilità lesbiche e bisessuali sono esposte ad un maggior rischio di abuso e violenza sessuale e, spesso, possono ricevere una risposta inadeguata da parte delle autorità competenti. Le donne con disabilità transessuali sono particolarmente vulnerabili alla violenza, soprattutto nei luoghi pubblici. È necessario prendere in considerazione tali situazioni nelle campagne di sensibilizzazione e sull’immagine sociale delle persone con disabilità, rendendo visibile la diversità di questo gruppo di persone per quanto riguarda l’orientamento sessuale, ed il cambiamento di identità sessuale. I canali principali d’incontro con le donne con disabilità sono le associazioni locali, dove però le donne trovano poco ascolto o sono poco attive. Potrebbero essere le donne attive a livello nazionale ed europeo a creare una rete di sensibilizzazione, girando le diverse associazioni e proponendo programmi mirati. Un altro canale importante, da sensibilizzare per primo, potrebbero essere le Case delle donne esistenti in Italia (fra cui le librerie delle donne), le associazioni femministe e femminili, quelle omosessuali (come Arci-gay, Cassero, ecc.), alcune delle quali si stanno aprendo a questo tema seppur lentamente. Un loro diretto coinvolgimento potrebbe produrre prima un’attenzione al tema, poi un contatto diretto con le donne con disabilità fatto localmente.

La parola della donne con disabilità va sempre ascoltata. Le donne con disabilità intellettiva (che normalmente hanno difficoltà a riferire le violenze e gli abusi subiti), o con disabilità psicosociali (le cui testimonianze sono interpretate come sintomi della “malattia mentale”), hanno più probabilità di subire violenze o abusi sessuali. Alle testimonianze e alle dichiarazioni delle donne e delle ragazze con disabilità che raccontano la violenza o l’abuso sessuale deve essere dato il dovuto credito, e non ci deve essere alcuna discriminazione fondata sulla disabilità. Tali testimonianze vanno sempre verificate, mai scartate a priori. Va inoltre sottolineato che prevenire la violenza sessuale è fondamentale che le donne con disabilità ricevevano un’adeguata educazione all’affettività ed alla sessualità.

Formazione degli operatori: vanno formate le famiglie e tutti gli operatori e i volontari che operano con le persone con disabilità, nonché tutte le figure che operano nella rete antiviolenza (centri antiviolenza, personale sanitario, servizi sociali, forze dell’ordine, figure coinvolte nell’eventuale percorso giudiziario, il personale dei tribunali dal procuratore al magistrato giudicante). Le donne con disabilità sono soggette alle stesse forme di violenza che subiscono le altre donne, ma anche a forme peculiari che non sono riconosciute come tali. Negare l’assistenza ad una persona disabile non autosufficiente, o usarla come strumento di controllo; usare i farmaci, non per curare, ma allo scopo di sedare la persona per ridurre l’impegno cura; rompere, danneggiare, sottrarre gli ausili per l’autonomia usati dalle persone con disabilità, sono solo alcune forme di violenza specifiche a cui possono essere soggetti sia uomini che donne con disabilità. Tali tipi di violenza possono essere agiti anche da donne. Può essere fuorviante analizzare il fenomeno della violenza solo nella prospettiva che il colpevole sia sempre una figura maschile. Qualora la figura che agisce violenza sia la stessa che abitualmente presta assistenza ad una donna non autosufficiente (il/la caregiver familiare), oltre a tutti gli altri interventi del caso, deve essere tempestivamente predisposto un servizio di assistenza personale sostitutivo. Vanno inoltre prese in considerazione forme di sostegno economico, non per promuovere politiche assistenzialistiche, ma per impedire che la mancanza di risorse costringa le donne con disabilità a rimanere in una situazione di violenza. In Italia il tasso di disoccupazione femminile è abbastanza elevato, quello delle donne con disabilità ancora di più (l’Istat ha reso noto che, in Italia, nel 2013, tra i 15-64enni con limitazioni funzionali gravi lavora una persona su cinque. Tra chi ha limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi «risulta occupato il 52,5% degli uomini (64,6% sulla popolazione totale) contro il 35,1% delle donne (45,8% dell’intera popolazione)», grassetti nostri nella citazione).

Vanno inoltre realizzati interventi educativi nelle scuole contro gli stereotipi di genere e contro quelli inerenti la disabilità. Interventi, peraltro, in linea con le disposizioni contenute nella Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona scuola”) che, all’articolo 1 comma 16, recita «Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni […]». Disposizioni che riguardano sia gli/le studenti che i/le docenti.

Accessibilità dei centri antiviolenza: i centri antiviolenza devono essere accessibili anche alle donne con disabilità diverse e disporre di personale preparato ad accogliere queste donne, specie (ma non solo) se usufruiscono di soldi pubblici. Poiché non sarebbe corretto scaricare sui centri i costi di questi adeguamenti, dovrebbe essere istituito uno specifico stanziamento statale finalizzato a tale scopo. Va inoltre contemplata la possibilità che la donna disabile vittima di violenza possa essere ospitata in una struttura che offre servizi per la disabilità qualora questa soluzione fosse la più adatta al caso in questione, nel qual caso deve essere previsto che i servizi di accoglienza e supporto alle vittime di violenza siano erogati dagli operatori preposti nella struttura ospitante. Le case rifugio devono essere accessibili ed atte ad ospitare anche eventuali figli minori. Le madri con disabilità e le madri di ragazzi e ragazze con disabilità che sono vittime di violenza hanno il diritto di rimanere con i loro figli e figlie nella sistemazione di loro riferimento, e tutte le risorse necessarie ed il supporto per la loro cura ed assistenza dovrebbero essere forniti loro in tale alloggio. La possibilità che alcune donne con disabilità vittime di violenza possano essere ospitate in strutture diverse dalle case rifugio o dai centri antiviolenza comunemente utilizzati per le altre donne, non esime queste strutture e servizi dal dovere di essere accessibili e preparati ad accogliere donne con disabilità diverse.

Per le persone cieche che ne fanno uso, il cane guida è la maggiore fonte di autonomia. La donna cieca che si serve del cane guida deve poter accedere ai servizi antiviolenza con il proprio animale. Lo stabiliscono le norme (la  Legge 37/1974, e successive modificazioni: la  Legge 376/1988 e la Legge 60/2006), ed è un principio di civiltà. Non attenersi a queste disposizioni è una gravissima forma discriminazione.

Va costruita una rete di servizi fra loro in relazione costante, quali: sanitari, tutela e cura quotidiana della donna con disabilità, tutela e cura quotidiana dei figli, formazione ed inserimento lavorativo. Le donne con disabilità devono poter accedere ai servizi antiviolenza nella stessa varietà, quantità e qualità di quelli offerti alle altre donne, compreso un primo servizio d’indirizzo legale offerto da avvocate o in collegamento con associazioni tipo Persona e danno.

Interventi di flessibilità del sistema di accesso ai servizi: i rari centri antiviolenza che accolgono donne con disabilità hanno rilevato che diverse donne con disabilità che subiscono violenza, pur essendo disabili, non hanno alcun certificato che riconosca il loro stato di disabilità (si parla del 20% dei casi, si veda a tal proposito l’intervento di Rosalba Taddeini, dell’associazione Differenza Donna, nell’ambito del convegno “Ferite dimenticate: prospettive di genere sulla violenza sociale”, tenutosi nel 2016). Va disposto che qualora queste donne vittime di violenza si trovino in una situazione di rischio e pericolo imminente per la loro incolumità o per la loro vita, i servizi per la disabilità debbano comunque poter essere attivati anche in assenza di dette certificazioni, salvo attivare contestualmente tutte le procedure per sanare il vizio formale. Questa è una procedura che alcuni responsabili dei servizi faticano a recepire, anche se il buonsenso dovrebbe suggerire loro che non si può lasciare una donna in situazione di pericolo per la mancanza di un certificato. Va inoltre disciplinato l’aspetto della competenza economica della presa in carico della donna vittima di violenza con disabilità qualora questa debba essere soccorsa ed ospitata in un luogo diverso dalla sua area di residenza, perché tale fattore non possa in nessun caso essere motivo di colpevole ritardo nell’attivazione del soccorso più idoneo al caso in questione.

La Legge 67/2006, “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni“, è una buonissima Legge, ma non considera la discriminazione multipla che si genera ogni qual volta la variabile della disabilità si combina con altre variabili dalla portata ugualmente discriminante (come, ad esempio, il genere, l’etnia, l’orientamento sessuale). È importante, anche culturalmente, che le misure per la tutela giudiziaria tengano in debita considerazione la discriminazione multipla ed il danno maggiorato che ne consegue, prevedendo un’integrazione in tal senso nell’art. 2 della norma in questione.

Ecco, queste sono alcune indicazioni operative per chi volesse fare qualcosa di concreto per affrontare/contrastare la violenza nei confronti delle donne con disabilità. La molteplicità degli elementi e delle situazioni considerate ben descrive la complessità che caratterizza il fenomeno della violenza. Una complessità che non può essere affrontata limitandosi a riproporre l’unica misura già esistente – l’aggravante penale specifica – a tutela delle persone con disabilità vittime di violenza sessuale.

Simona Lancioni
Responsabile del centro Informare un’h di Peccioli (PI)

 

Nota: non è stato semplice tirare le fila di una materia così articolata, e non escludiamo che possa esserci sfuggito qualche ulteriore aspetto, in tal caso vi invitiamo a segnalarcelo (info@informareunh.it), ve ne saremo grati.

Ringraziamenti: un sentito ringraziamento va a Piera Nobili per le preziose integrazioni operative proposte, ed a Luisella Bosisio Fazzi per l’utile confronto nella ricostruzione del quadro di riferimento.

 

Per approfondire:

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”.

Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.

 

Data di creazione: 23 maggio 2018
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2018

Ultimo aggiornamento il 16 Gennaio 2019 da Simona